Il Franchising è un contratto che viene stipulato tra due soggetti indipendenti e attraverso il quale una parte concede a un’altra, verso corrispettivo, un complesso di diritti tra cui marchi, denominazioni, brevetti, assistenza e altri, includendo l’affiliato in una rete diffusa sul territorio, al fine di svolgere un’attività di commercio di beni o servizi.
Il Franchising dà luogo ad un fenomeno economico-imprenditoriale che in Italia prende anche il nome di “affiliazione commerciale”, con la quale si realizza una complessa rete di produzione o distribuzione di beni o servizi grazie al coinvolgimento di soggetti diversi dall’impresa che detiene i diritti sul prodotto che commercializza.
Con questo processo si pone in essere un contratto d’impresa tra le due parti, che devono necessariamente essere due imprenditori: in virtù di questo contratto il primo soggetto, detto franchisor, concede verso corrispettivo, il privilegio (in inglese franchise) al secondo soggetto (franchisee) «di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio».
Analizzando gli elementi essenziali del contratto, questo è un negozio:
- D’impresa, perché possono esserne parte soltanto due imprenditori;
- Di durata, perché è basato su un rapporto che si proietta indefettibilmente nel tempo;
- Oneroso, in quanto prevede dei corrispettivi a carico del franchisee, consistenti nei costi d’ingresso (una cifra fissa rapportata al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete) e nelle royalties, una percentuale sugli utili realizzati;
- Di cooperazione, perché l’attività imprenditoriale di una parte condiziona i risultati che può conseguire l’altra parte;
- Ad oggetto complesso, perché il negozio ha come oggetto un complesso insieme di diritti e doveri che proiettano sull’affiliato la stessa posizione commerciale dell’affiliante.
Si realizza così una pluralità di imprese ramificate sul territorio e che si esplicano tutte secondo le medesime modalità mettendo in commercio gli stessi identici beni o servizi in punti vendita organizzati tutti nello stesso modo. Queste imprese sono differenti ma legate alla figura che produce il bene o che ha ideato il servizio attraverso rapporti negoziali vincolanti: il franchising o affiliazione commerciale.
In un esercizio commerciale in franchising il soggetto che lavora a contatto con gli acquirenti o utenti del bene o servizio utilizza i segni distintivi, come ad esempio il logo, dell’imprenditore franchiser commercializzandone anche i prodotti. Il rivenditore è infatti un soggetto giuridicamente autonomo rispetto all’impresa principale e, nonostante il negozio ne riporti l’insegna commerciale e logo, la società principale è estranea a tutti i singoli locali che ne sfruttano il marchio.
Tipi di Franchising
Prima di parlare nel dettaglio della funzione del Franchising e della disciplina speciale che lo regola, è bene distinguere il Franchising a seconda dei vari tipi che ne si possono incontrare:
- Franchising di distribuzione di prodotti;
- Franchising di servizi;
- Franchising industriale.
Franchising di servizi
Nel caso del Franchising di servizi viene messo a disposizione degli utenti, da parte del franchisee, un determinato servizio che possiede elementi identificativi e termini di offerta che sono standard e sempre predeterminati dal franchisor. Questa tipologia si concretizza nel Franchising alberghiero e in quello che interessa i servizi di intermediazione immobiliare.
Franchising industriale
Il Franchising industriale è un Franchising di produzione nel quale il franchisor trasferisce al franchisee delle licenze e competenze in virtù delle quali quest’ultimo può produrre da sé un determinato bene avente determinate caratteristiche e infine commercializzarlo.
Un esempio di questa tipologia di Franchising è ben rappresentato dalle grandi catene di fast food, nelle quali il franchisor conferisce al franchisee i diritti di privativa per realizzare determinati piatti secondo specifiche modalità e per commercializzarli direttamente ai consumatori.
A cosa serve il Franchising
Essendo il Franchising un contratto di cooperazione e quindi avendo di fondo una comunanza di scopo con interdipendenza dei reciproci risultati economici, ne deriva che con il Franchising l’affiliante punta ad ottenere più facilmente e velocemente un volume d’affari più importante sfruttando la notorietà dell’affiliante e diventando subito competitivo sul mercato.
Con il Franchising l’affiliato si vede anche alleggerito degli investimenti iniziali per avviare l’attività, perché può avvalersi sin da subito dei brevetti in possesso dell’affiliante, che fornirà anche tutte le indicazioni necessarie all’organizzazione del lavoro e alla logistica. In questo modo l’affiliato potrà replicare uno schema imprenditoriale già avviato e di successo.
Tra i vantaggi per l’affiliante vi è il ricavo di rilevanti utilità, con la minimizzazione del rischio d’impresa, in quanto questo viene posto nelle mani degli affiliati: poiché questi ultimi restano dei soggetti giuridicamente autonomi nei rapporti con terzi, risponde anche delle obbligazioni contratte nell’esercizio dell’attività. Con il Franchising inoltre l’affiliante riesce ad ampliare il suo giro d’affari senza dover intervenire in prima persona in ogni realtà locale.
Ne deriva che, nel caso in cui l’impresa non abbia una buona riuscita, l’unico danno per l’affiliante consisterà nella minore o mancata percezione delle royalties, essendo in capo all’affiliato le più gravi conseguenze giuridiche ed economiche.
La normativa del Franchising
Il Franchising in Italia è disciplinato da una normativa che ne argina possibili fenomeni di strumentalizzazione o abuso.
La L. 129/2004 ha predisposto infatti una normativa che tutela l’affiliato imponendo all’affiliante degli obblighi precontrattuali da indicare opportunamente nel contratto. Con l’art. 4 la legge stabilisce che l’affiliante, almeno trenta giorni prima della sottoscrizione del contratto, debba necessariamente consegnare all’affiliato:
- Una bozza preliminare del contratto;
- I dati principali dell’affiliante, tra i quali anche ragione e capitale sociale e, ove richiesto, una copia dei bilanci degli ultimi tre anni;
- L’indicazione dei marchi utilizzati dalla catena, con i relativi estremi di registrazione e deposito o del titolo di utilizzo;
- Una breve indicazione degli elementi che caratterizzato l’attività;
- Una lista degli affiliati già esistenti con relativi punti vendita;
- L’indicazione della variazione, negli ultimi tre anni, della consistenza numerica della catena di affiliazione;
- L’indicazione di eventuali procedimenti arbitrali o giudiziali relativi ai rapporti di affiliazione svolti e conclusi nei tre anni precedenti per mettere a conoscenza l’aspirante affiliante degli eventuali contenziosi da parte degli altri affiliati e dell’eventuale inaffidabilità dell’affiliante.
Inoltre l’art. 6 stabilisce che «l’affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all’aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto […] a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi», con l’obbligo di motivare tali dinieghi.
La L. 129/2004 stabilisce anche delle conseguenze per l’eventuale indicazione di informazioni false da parte di uno dei due contraenti: nell’art. 8 infatti le false informazioni fornire diventano causa di annullamento del contratto da parte del soggetto che le ha ricevute, ai sensi dell’art. 1439 c.c.
Il contratto di affiliazione commerciale franchising, per non risultare nullo, deve essere redatto esclusivamente in forma scritta (art. 3 co. I) riportando espressamente, ai sensi del co. IV:
- L’ammontare di investimenti e di eventuali spese di ingresso a carico dell’affiliato;
- Le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties con l’eventuale indicazione di un incasso minimo che l’affiliato deve raggiungere;
- Un’eventuale esclusiva territoriale in relazione sia ad altri affiliati sia a canali e unità di vendita gestiti direttamente dall’affiliante;
- La specifica del know-how che l’affiliante fornisce all’affiliato ed eventuali modalità di riconoscimento da parte dell’affiliato;
- Le caratteristiche dei servizi che vengono offerti dall’affiliante: assistenza tecnica e commerciale, progettazione e allestimento, formazione;
- Le condizioni di rinnovo, risoluzione e di eventuale cessione del contratto.
Inoltre è stabilito che, ove non venisse stipulato un contratto a tempo indeterminato, la durata dell’affiliazione dovrà essere tale da fornire all’affiliato un tempo necessario per l’ammortamento dell’investimento iniziale: questo periodo, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a tre anni, salvo la risoluzione anticipata per inadempimento secondo l’art. 3 co. III).
Sempre nell’art. 3 ma al comma II, per evitare il rischio di catene di franchising create a scopo di truffa da soggetti privi di potenza commerciale, è stabilito che «per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l’affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale».
Nell’art. 5, infine, si stabilisce il divieto per l’affiliato di trasferire la propria sede, ove indicata nel contratto, senza il consenso preventivo dell’affiliante, se non per cause di forza maggiore.
Ti potrebbe interessare la lettura di: Idee di Franchising 2022, quale attività aprire